Due leggi "speciali". Due iniziative legislative prese nel pieno degli Anni di piombo hanno, per la priva volta, codificato le regole relative ai fermi preventivi.
La prima porta la firma di Oronzo Reale, l'allora ministro della Giustizia: venne approvata nel maggio del 1975 e affida poteri speciali alle forze di polizia in tema di ordine pubblico. La seconda, del 1980, porta il nome dell'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga.
Il pacchetto Reale arriva a 12 mesi dalla strage di Piazza della Loggia, a Brescia, evento simbolo della cosiddetta strategia della tensione. La Reale, la legge numero 152, è composta da 36 articoli. La struttura della norma ha come obiettivo l'inasprimento della legge penale contro i reati di terrorismo. In tema di custodia preventiva l'articolo 3 ha introdotto criteri più severi che fissano ad un massimo di 96 le ore di fermo. "L'ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato". Dal canto suo il magistrato "deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione".
Nel cuore della norma, all'articolo 5, è cristallizzato un divieto tuttora in vigore: "l'uso di caschi protettivi o qualsiasi altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, durante manifestazioni". Ancora in vigore è anche la possibilità per la polizia di compiere perquisizioni senza autorizzazione del giudice in caso di presunto possesso di armi.
La legge Cossiga risale al febbraio del 1980 e converte un decreto legge del 1979 - composto da 15 articoli - in tema di "misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza". Per quanto riguarda il fermo l'articolo 6 dispone che "gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore. In ogni caso devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica. Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione".
L'articolo 9 estende i poteri di perquisizione e la permette per causa d'urgenza anche senza il mandato del magistrato competente. Infine l'articolo 10, poi abrogato nel 1984, estendeva - in casi riguardanti il terrorismo - di un terzo il periodo massimo di carcerazione preventiva in ogni fase di giudizio.
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